Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2007, n. 30.
(1) Nell'ambito di manifestazioni occasionali, è ammesso l'esercizio temporaneo delle attività di tatuaggio o piercing, previa autorizzazione del Servizio.
(2) L'autorizzazione è rilasciata previa valutazione della rispondenza a quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 e dall'articolo 7.
(3) Devono essere inoltre garantite le seguenti condizioni di sicurezza:
(4) Almeno sette giorni prima della data di inizio della manifestazione occasionale, devono essere fornite al Servizio tutte le informazioni necessarie per la valutazione della rispondenza ai requisiti richiesti, nonché l'elenco delle persone che effettuano le attività di tatuaggio o piercing.