(1) Il procedimento viene archiviato, se alla prima udienza di comparizione una delle parti necessarie non compare.
(2) La direzione del procedimento spetta al o alla presidente della commissione. Nella prima udienza di comparizione la commissione ascolta le parti in contraddittorio tra loro e può interrogarle sui fatti oggetto del procedimento. La commissione esperisce un primo tentativo di conciliazione. Se le parti conciliano, si redige processo verbale di conciliazione che è sottoscritto dalle parti. Il processo verbale assume il valore di transazione stragiudiziale ai sensi dell'articolo 21, comma 5.
(3) Se il tentativo di conciliazione di cui al comma 2 fallisce, la commissione, su concorde richiesta delle parti, introduce il procedimento. Se la commissione ritiene che in base ai mezzi di prova e alla documentazione fino al presente momento prodotta il caso oggetto del procedimento sia maturo per la decisione di merito, fissa ai sensi del comma 7 la data dell'udienza finale, provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere b) e c) e decide il rinvio dell'udienza. Se il caso oggetto del procedimento invece non dovesse essere maturo per la decisione di merito, la commissione decide un rinvio per acquisire ulteriori elementi.
(4) Se per la particolare complessità del caso oggetto del procedimento, la commissione ritiene necessario acquisire la consulenza di una persona che funge da consulente tecnico esterno, la stessa provvede a norma dei commi 5, 6 e 7.
(5) La persona di cui al comma 4 è scelta dalla commissione nel rispetto delle norme di cui all'articolo 10.
(6) La commissione formula il quesito da sottoporre a chi funge da consulente tecnico.
(7) La commissione fissa, in accordo con le parti, la data dell'udienza finale.