(1) A prescindere dalle deduzioni previste dall'articolo 13, comma 1, della legge, l'indennità dovuta per la revoca della concessione è calcolata tenendo conto del costo convenzionale dell'impianto, come indicato nell'allegato A, determinato secondo le modalità di calcolo in vigore al momento del provvedimento di revoca. Dal costo così stabilito sono detratte le quote accantonate per l'ammortamento dell'impianto che si effettua in:
- a) 20 anni per funivie bifune, monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli, funicolari ed impianti assimilabili;
- b) 15 anni per funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli ed impianti assimilabili;
- c) dieci anni per sciovie, ascensori inclinati ed impianti assimilabili.
(2) Nell'indennità si tiene conto di eventuali spese riconosciute, sostenute per l'adeguamento, l'ammodernamento o il potenziamento dell'impianto e delle quote afferenti a notevoli movimenti di terreno, parcheggi, piste, impianti per innevamento, linee elettriche di alimentazione, in quanto necessarie per l'esercizio della linea funiviaria.
(3) Se la linea relativa alla concessione revocata è attiva, è inoltre dovuto un indennizzo sostitutivo dell'utile cessante per il periodo intercorrente fra il provvedimento di revoca e la scadenza della concessione. Tale indennizzo è calcolato sulla media dei risultati d'esercizio dell'ultimo triennio, sulla base dei prescritti documenti contabili regolarmente tenuti.