(1) La disposizione di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a) e c), che stabilisce un intervallo di 10 anni per le revisioni generali delle funivie bifuni a va e vieni successive alla terza revisione generale e delle funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli successive alla seconda revisione generale, trova applicazione a decorrere dal 2019, prima della riapertura dell’esercizio stagionale o annuale. 19)