(1) Gli impianti sono sottoposti ogni cinque anni ad una revisione speciale, sottoponendo a controlli non distruttivi da parte di personale qualificato gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale. Va altresì verificata la buona conservazione di tutti gli azionamenti esistenti, compresi i circuiti elettrici di comando, di sicurezza, di telecomunicazione, nonché dei diversi meccanismi ed apparecchiature, in particolare per quanto riguarda quelle di frenatura.
(2) Le ditte costruttrici delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, o, qualora le stesse non fossero più esistenti, il tecnico responsabile, individuano tutte le parti dell'impianto da sottoporre a controlli specifici, indicando la difettosità ammissibile e le modalità delle prove.
(3) Per gli impianti realizzati secondo la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, ogni cinque anni vanno inoltre sottoposte a prove non distruttive strumentali tutte le morse, le sospensioni dei veicoli e i relativi attacchi, fermo restando l’obbligo di ottemperare a quanto previsto nel manuale d’uso e di manutenzione delle parti certificate e dell’infrastruttura, rispettando le periodicità ivi contemplate. 13)
(3/bis) Il tecnico responsabile dispone ogni altro accertamento che ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio. 14)
(4) Effettuata la revisione speciale, il tecnico responsabile invia all'Ufficio una relazione finale, indicando l'esito delle verifiche e prove effettuate.