(1) L'Ufficio può disporre, oltre alle ispezioni e verifiche funzionali di cui all'articolo 27 della legge, accertamenti atti a verificare l'ottemperanza alle norme tecniche e di esercizio e alle condizioni poste nell'atto di concessione, nonché l'esatta applicazione delle tariffe, degli orari approvati, nonché le modalità di esercizio.
(2) Qualora il concessionario diffidato per tre volte da parte dell'Ufficio, non ottemperi alle prescrizioni impartite a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, o in presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto, l'Ufficio può disporre la chiusura dell'impianto al pubblico esercizio anche mediante l'apposizione di sigilli.
(3) I risultati delle ispezioni e verifiche di cui all'articolo 27, comma 1, della legge sono annotati su apposito libro di sorveglianza, tenuto a cura dell'Ufficio.
(4) Presso l'impianto è tenuto il libro giornale approvato dall'Ufficio, nel quale sono registrate tutte le annotazioni relative alle verifiche e prove periodiche ed all'esercizio. Tale libro è a disposizione dell'Ufficio.
(5) I risultati delle ispezioni, verifiche e prove annuali, di riapertura dell'esercizio e di quelle straordinarie, effettuate dal tecnico responsabile, sono riportati su un modello redatto dallo stesso tecnico responsabile e depositato presso l'impianto. I risultati sono comunicati all'Ufficio, eventualmente in forma riassuntiva.