(1) L'esercizio dell'impianto si svolge secondo le modalità determinate nel regolamento di esercizio, approvato dall'Ufficio, su proposta del tecnico responsabile e del concessionario. Il regolamento di esercizio è redatto secondo schemi predisposti dall'Ufficio per i singoli tipi di impianto. Vanno osservate anche le disposizioni riportate nei regolamenti tecnici, nonché le altre eventuali prescrizioni atte a garantire la sicurezza e regolarità del pubblico servizio, in quanto applicabili.
(2) Il regolamento di esercizio deve contenere prescrizioni riguardanti il personale, quali l'ordinamento, le mansioni, gli obblighi ed il comportamento in servizio, il trasporto con particolare riguardo alle modalità di effettuazione dell'esercizio e alla manutenzione dell'impianto, il comportamento dei viaggiatori ed il trasporto di cose, con particolare riguardo agli obblighi, ai divieti e relative sanzioni. Il personale di servizio deve essere a perfetta conoscenza del regolamento di esercizio.
(3) Il testo integrale delle disposizioni concernenti i viaggiatori è esposto in luogo ben visibile al pubblico. I trasgressori a tali disposizioni, regolarmente portate a conoscenza del pubblico, sia nelle stazioni che in linea, e la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio all'incolumità dei viaggiatori, devono essere deferiti all'autorità giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato, previsto dagli articoli 432 e 650 del codice penale o dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
(4) Il concessionario deve comunicare tempestivamente all'Ufficio, anche mediante posta elettronica, telegramma o fax, qualsiasi incidente o causa che abbia turbato o turbi la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dell'impianto.