(1) Il progetto funiviario esecutivo di cui all'articolo 24 della legge che viene depositato presso l'Ufficio deve comprendere, oltre a quanto previsto per il progetto definitivo:
- a) gli elaborati necessari per l' effettiva realizzazione delle infrastrutture, i calcoli di verifica dimensionale di tutte le strutture ed i disegni di insieme e di dettaglio;
- b) la documentazione relativa alle istruzioni per la manutenzione periodica preventiva o correttiva, specificando in particolare per ogni organo, apparecchiatura o dispositivo se le relative operazioni possono essere effettuate in opera ovvero previo smontaggio in officina.
(2) Per i componenti di sicurezza ed i sottosistemi si può fare rinvio alla documentazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), numero 4). Tale documentazione deve essere completata con le istruzioni per le necessarie tarature nel caso di interventi di riparazione, di controllo e di manutenzione riguardanti l'infrastruttura, i sottosistemi ed i componenti di sicurezza. Copia delle istruzioni va consegnata al concessionario dell'impianto.
(3) Il progetto funiviario esecutivo deve essere firmato dal o dalla progettista generale dell'impianto, dal concessionario e dal costruttore.
(4) Qualora siano previste caratteristiche innovative il progetto funiviario esecutivo va presentato unitamente al progetto definitivo.
(5) In caso di più ditte costruttrici e più progettisti dell'impianto, vanno comunicati la ditta responsabile della installazione dell'infrastruttura, dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi nonché il o la progettista generale dell'impianto, che è responsabile del coordinamento e della reciproca compatibilità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi nonché del coordinamento e della compatibilità di questi con l'infrastruttura.