(1) Il progetto funiviario definitivo, di cui all'articolo 24 della legge, che viene esaminato dall'Ufficio ai fini dell'approvazione, deve individuare compiutamente l'opera nelle sue linee generali e negli elementi costitutivi, deve illustrarne le caratteristiche funzionali e le prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare e deve evidenziare tutte le caratteristiche significative per garantire la sicurezza dell'esercizio; a tale fine esso è composto dai seguenti elaborati tecnici:
- a) relazione tecnica generale riferita all' intero impianto, che illustra, anche in forma schematica, le caratteristiche principali e che riporta le specifiche costruttive e i limiti di impiego dei suoi elementi costitutivi in relazione alle prestazioni previste; ove vengano presentate richieste di scostamento dalle norme tecniche specifiche riguardanti l'infrastruttura, ne deve essere dimostrata la relativa necessità con una apposita relazione;
- b) dichiarazione del o della progettista dell' impianto, in cui si attesta che il progetto definitivo è redatto nel rispetto dei requisiti essenziali, di cui all'allegato II della legge e delle norme tecniche specifiche riguardanti l'infrastruttura, alla quale è allegata l'attestazione circa la reciproca compatibilità per tutte le interfacce esistenti in relazione ai componenti di sicurezza, ai sottosistemi e alla infrastruttura;
- c) planimetria generale della zona interessata dall' impianto in scala non minore di 1:25.000 con segnato a tratto rosso il tracciato della linea;
- d) piano quotato delle stazioni con riportate le curve di livello, in scala adeguata, illustrante sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico dei viaggiatori in entrata ed in uscita, sia i collegamenti con eventuali altri impianti della zona;
- e) due profili longitudinali della linea rilevati sull' asse dell'impianto, uno in scala 1:5.000 e l'altro in scala 1:500 o 1:1.000 a seconda delle esigenze illustrative, con indicazione, su quest'ultimo profilo, dell'andamento trasversale del terreno mediante rilievo dei punti situati un metro oltre l'ingombro massimo laterale del veicolo, rispettivamente del bordo esterno della pista di risalita delle sciovie, riportando, per le singole campate, l'andamento delle funi con le frecce massime e minime delle stesse, atte a determinare sia i franchi minimi che le altezze massime dei veicoli dal suolo o dei traini per le sciovie; il profilo in scala 1:500 o 1:1.000 deve essere completato con le quote riferite al livello del mare della stazione a valle e firmato da un ingegnere o un'ingegnera o da un tecnico o una tecnica abilitati in materia e controfirmato dal o dalla progettista;
- f) calcoli relativi alla configurazione delle funi, nelle condizioni di esercizio più sfavorevoli, e relative verifiche;
- g) disegni d' insieme quotati delle principali parti dell'impianto, comprese le stazioni ed opere di linea nelle proiezioni necessarie e nelle scale adatte;
- h) dichiarazione redatta da un esperto iscritto o un’esperta iscritta all’albo degli agronomi e dottori in scienze forestali, secondo le modalità di cui all’articolo 15, dalla quale risulta che l’area interessata, ai fini della stabilità delle opere e della sicurezza dell’esercizio, è immune, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe; 5)
- i) parere sulla situazione geologica e geotecnica, con la dimostrazione, ai sensi della vigente normativa in materia, della stabilità dei terreni interessati dall' impianto e, in particolare, delle fondazioni delle stazioni, dei sostegni e delle altre eventuali opere di linea, rispetto tanto alle azioni trasmesse dall'impianto stesso quanto a quelle derivanti dalla natura e dalla consistenza dei terreni, nonché da eventi di natura geologica o idrogeologica, tenuto conto di eventuali azioni sismiche;
- j) descrizione degli eventuali attraversamenti con linee elettriche o telefoniche, strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, funivie, condotte convoglianti liquidi o gas, e simili, delle modifiche da apportare ai medesimi o delle opere interposte fra questi e l' impianto;
- k) limitatamente agli impianti aerei, funicolari terrestri ed ascensori inclinati, programma dettagliato per le operazioni di soccorso in linea, comprendente i mezzi, i metodi ed i tempi per lo svolgimento delle operazioni con indicazione delle organizzazioni che, nell' eventualità, possono fornire il loro aiuto;
- l) uno o più fascicoli illustranti in modo compiuto l' intera infrastruttura con i relativi elementi costitutivi in relazione alle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto, nonché i risultati finali dei calcoli, raffrontati con i limiti prescritti dalle specifiche norme tecniche per l'infrastruttura;
- m) analisi e relazione di sicurezza, di cui all' articolo 14;
- n) dichiarazione di conformità secondo l' allegato IV della legge per i componenti di sicurezza e l'allegato VI della legge per i sottosistemi, comprendente gli attestati di esame CE dei sottosistemi, ai sensi dell'allegato VII della legge, e gli attestati di valutazione di conformità dei componenti di sicurezza, ai sensi dell'allegato V della legge, rilasciati da un organismo notificato;
- o) confronto tra le norme adottate nel progetto e quelle in vigore per l' infrastruttura.
(2) I disegni quotati dell'infrastruttura di cui al comma 2, lettera e), sono redatti in formato UNI A4 ovvero nA4, in scala non minore di 1:100 e comunque tale da consentire la chiara individuazione degli elementi costitutivi.
(3) Gli attestati di esame CE dei sottosistemi di cui al comma 1, lettera n), devono essere accompagnati dalla seguente documentazione tecnica:
- a) disegni d' insieme dei componenti di sicurezza, compreso l'elenco dei singoli elementi, e dei sottosistemi dell'impianto, compreso l'elenco dei componenti di sicurezza in esso installati, con l'indicazione delle dimensioni principali, e se collaboranti con altri sottosistemi o con l'infrastruttura, disegni illustranti l'interfacciamento reciproco, compresa l'indicazione di tutti i dispositivi di sicurezza, che determinano l'arresto dell'impianto o che danno segnalazione al personale dell'impianto, in particolare:
- 1) schemi funzionali dei circuiti pneumatici o idraulici dei sistemi frenanti, di tensione delle funi e di altri dispositivi con relative descrizioni;
- 2) schemi funzionali dell' impianto elettrico riportanti anche il sistema di alimentazione a partire dal punto di consegna dell'energia all'impianto con relative descrizioni;
- 3) sistemi informativi e automatizzati con relativa descrizione;
- 4) istruzioni di funzionamento e quelle per la manutenzione preventiva e correttiva;
- 5) documentazione tecnica comprendente le condizioni e le eventuali limitazioni di esercizio con le istruzioni per la messa in servizio dell' impianto.
(4) Nel caso di soluzioni innovative o di unico esemplare oppure quando la valutazione di conformità di un componente di sicurezza o di un sottosistema è in corso presso un organismo notificato, possono essere presentate - in luogo della dichiarazione di conformità - le richieste di valutazione avanzate allo stesso organismo, comprensive della documentazione di cui al comma 3, lettera a), ad eccezione delle istruzioni di cui al relativo punto 4); in tal caso non va presentata la documentazione di cui al comma 1, lettera n).
(5) Qualora impianti esistenti subiscano modifiche che secondo l'articolo 43, comma 3, della legge non sono sottoposte al capo II, il progetto definitivo deve essere composto almeno dalla seguente documentazione:
- a) relazione tecnica circa le modifiche da apportare;
- b) calcoli di verifica e disegni delle modifiche alle parti meccaniche e all' infrastruttura;
- c) descrizioni e schemi funzionali dei circuiti elettrici nel caso di modifiche ai dispositivi elettrici;
- d) confronto tra le disposizioni di sicurezza adottate nel progetto e quelle in vigore.
(6) Il progetto funiviario definitivo deve essere firmato dal o dalla progettista generale dell'impianto, dal concessionario e dal costruttore dell'impianto.