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c) Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 401)
Norme di sicurezza in materia di apparecchi per il rifornimento domestico a carica lenta di gas naturale per autotrazione

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. al B.U. 17 ottobre 2006, n. 42.

Art. 8 (Modalità di installazione)

(1) L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e dalla linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 186, e successive modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.

(2)La condotta di adduzione del gas ed i collegamenti sia alla rete che all’apparecchio devono corrispondere ai requisiti della buona tecnica.4)

(3) La linea elettrica, gli interruttori, la messa a terra e gli altri dispositivi di sicurezza elettrica devono corrispondere ai requisiti delle norme CEI.

(4)Sono abilitate all’installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell’impianto le imprese aventi i requisiti di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, che risultano iscritte nell’albo presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere a) ed e), di questo decreto. Nel caso in cui l’impresa non disponga di entrambe le specializzazioni, la parte elettrica può essere curata da una impresa diversa, specializzata in questo settore. Il personale tecnico dell’impresa o delle due imprese deve essere appositamente istruito per iscritto dal fornitore dell’apparecchio.5)

(5) L'installazione dell'apparecchio deve avvenire con scrupolosa osservanza delle istruzioni del libretto di cui all'articolo 7, comma 3.

(6) Ad installazione avvenuta all'utente vanno consegnati:

  1. due regolari dichiarazioni di conformità di installazione a regola d'arte, con allegato lo schema dell'impianto, l'elenco dei materiali, l'attestazione di iscrizione all'albo delle ditte specializzate, l'attestazione dell'avvenuta istruzione dei tecnici della ditta sull'apparecchio, una per la parte gas ed una per la parte elettrica;
  2. la dichiarazione scritta in merito all'avvenuta effettuazione con esito positivo di una prova di tenuta della condotta di adduzione gas;
  3. il libretto di installazione, uso e manutenzione;
  4. la proposta di contratto di manutenzione dell'apparecchio per l'intera durata della sua presunta vita utile;
  5. precise e dettagliate istruzioni sull'uso corretto dell'apparecchio.
4)

L'art. 8, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 9 febbraio 2010, n. 9.

5)

L'art. 8, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 9 febbraio 2010, n. 9.

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