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c) Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 401)
Norme di sicurezza in materia di apparecchi per il rifornimento domestico a carica lenta di gas naturale per autotrazione

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. al B.U. 17 ottobre 2006, n. 42.

Art. 3 (Installazione in ambiente coperto)2)

(1)L’installazione e l’esercizio di un apparecchio in ambiente coperto sono ammessi alle seguenti condizioni:

  1. esclusivamente in singoli box auto realizzati in materiali incombustibili, con accesso diretto dall'esterno e costruttivamente separati da altri locali;
  2. il box deve avere un volume minimo di 40 m³ ed essere provvisto di apertura di aerazione permanente, senza serramento, pari a 1/100 della superficie in pianta, con un minimo di 150 cm², ricavata sulla parete esterna nella zona più alta della stessa ed il più possibile vicino all'apparecchio;
  3. in una fascia di 0,5 m sotto l'apparecchio ed ai lati dello stesso e di 1,5 m al di sopra dell'apparecchio non devono essere installati interruttori, lampade o altri dispositivi elettrici in grado di innescare eventuali miscele esplosive aria - gas;
  4. il veicolo da rifornire deve essere dotato di impianto a metano già prima dell'immatricolazione.3)

(2) Eventuali comunicazioni del box con altri ambienti, purchè non costituenti attività soggetta a controllo di prevenzione incendi, sono consentite solo se divise da porte tagliafuoco con caratteristiche almeno RE 30.

(3) È vietata l'installazione di apparecchi all'interno di autorimesse destinate al ricovero di veicoli di proprietari diversi dall'utente dell'apparecchio e suoi familiari, nonché in ogni altro locale avente destinazione d'uso diversa da quella di cui al comma 1.

2)

La rubrica dell'art. 3 è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 febbraio 2010, n. 9.

3)

L'art. 3, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 9 febbraio 2010, n. 9.

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