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c) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 351)
Regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile

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Ambiti nei quali il decreto che istituisce le zone di tutela II e III può prescrivere divieti, vincoli e limitazioni per l'utilizzo del suolo:

  1. costruzioni e lavori di scavo
    1. costruzioni residenziali e industriali;
    2. impianti viari, quali strade, tracciati ferroviari, strade d'accesso, parcheggi, aeroporti, stazioni ferroviarie;
    3. gallerie;
    4. smaltimento delle acque di scolo stradali;
    5. piazzali di travaso e depositi commerciali di sostanze inquinanti, quali punti vendita carburante, impianti industriali che producono, trattano o depositano sostanze radioattive e sostanze inquinanti non o solo difficilmente degradabili;
    6. cimiteri e interramento di cadaveri di animali;
    7. costruzioni, impianti e tubazioni, anche a carattere provvisorio;
    8. discariche di rifiuti e di fanghi di qualsiasi tipo, deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani ed industriali, di compost, di fanghi da depuratori, di rottami di automobili, di pneumatici, di scorie d'altoforno, di residui da centrali termiche e da inceneritori;
    9. qualsiasi tipo di impianto di trattamento o lavorazione di sostanze inquinanti;
    10. traffico con mezzi motorizzati;
    11. trasporto di sostanze inquinanti;
    12. attività di scavo e di deposito di ogni tipo;
    13. sbancamenti, spianamenti o bonifiche;
    14. perforazioni di pozzi per l'estrazione di acque sotterranee;
    15. perforazioni esplorative del sottosuolo;
    16. attività estrattive e aperture di cave in materiale sciolto con coltivazione a cielo aperto, cave in roccia con coltivazione a cielo aperto, cave con coltivazione in sotterraneo e cave di ghiaia;
    17. deposito di rifiuti minerari.
  1. sostanze inquinanti
    1. scarico anche di acque depurate in acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo;
    2. serbatoi, contenitori, depositi per oli combustibili ed altre sostanze inquinanti di qualsiasi natura, comprese le relative condotte;
    3. valori limite per contaminazioni del suolo.
  2. costruzione ed esercizio di impianti sportivi
    1. impianti sportivi a cielo libero, quali piste da sci, piste da fondo, piste da slittino, campi da golf, impianti per atletica leggera, campi da calcio, e simili;
    2. impianti d'innevamento;
    3. utilizzo di additivi di qualsiasi tipo per l'esercizio di piste.
  3. agricoltura e foreste
    1. variazioni delle colture o dell'utilizzo del suolo;
    2. stalle, allevamenti di animali;
    3. pascolo, pascolo intensivo, abbeveratoi e recinti chiusi;
    4. mangiatoie per la selvaggina;
    5. stoccaggio, anche temporaneo, spargimento di qualsiasi tipo di concime ed il silaggio;
    6. fitofarmaci;
    7. irrigazione.
  4. altro
    1. nuove derivazioni di acqua da acque sotterranee e superficiali;
    2. controllo della qualità dell'acqua di falda a monte della fonte idropotabile;
    3. campeggio;
    4. esplosione di mine;
    5. sfruttamento geotermico.
1)
Pubblicato nel B.U. 29 agosto 2006, n. 35.
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