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c) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 351)
Regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile

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Divieti, vincoli e limitazioni per l'utilizzo del suolo nella zona III per approvvigionamenti idropotabili pubblici esistenti:

  1. costruzioni e scavi
    1. la costruzione o la ristrutturazione di qualsiasi tipo di costruzione e il movimento di terra possono essere autorizzati dall'autorità competente, in base alle indicazioni dello studio idrogeologico volto alla determinazione delle aree di tutela dell'acqua potabile;
    2. lo studio idrogeologico di cui al punto 1) definisce la profondità massima di scavo ammessa, che in ogni caso non deve compromettere la fonte idropotabile;
    3. sulla base della struttura idrogeologica del sottosuolo, per le zone sensibili il geologo può elaborare anche una carta con la zonizzazione delle varie profondità massime di scavo consentite, dalla quale risulti in quali parti tali attività sono ammesse liberamente, in quali parti esse sono ammesse solo in seguito ad un'ulteriore perizia geologica o con ulteriori vincoli oppure dove gli scavi sono vietati;
    4. la costruzione di nuovi impianti di viabilità e la modifica di quelli locali esistenti possono essere autorizzate dall'autorità competente;
    5. premessa per l'autorizzazione di cui al punto 4) è la presentazione di una specifica perizia idrogeologica attinente al progetto, presentata prima dell'inserimento nel piano urbanistico, che dimostri la compatibilità del progetto e nella quale sono previste anche eventuali misure di sicurezza a tutela della fonte idropotabile;
    6. l'inserimento nel piano urbanistico di strutture viarie sovracomunali e di nuove aree di costruzione è autorizzato solamente dopo la presentazione di un'apposita perizia idrogeologica relativa al progetto ed il rilascio del parere positivo dell'Ufficio provinciale gestione risorse idriche;
    7. allacciamenti di bosco e malghe possono essere autorizzati solo se viene comprovato che la loro costruzione e l'esercizio non comporta inquinamenti delle fonti idropotabili.
  1. sostanze inquinanti
    1. nuovi collettori principali possono essere autorizzati previo parere positivo dell'Ufficio gestione risorse idriche;
    2. sono vietati nuovi cimiteri e l'interramento di cadaveri animali;
    3. sono vietati discariche di qualsiasi tipo e nuovi depuratori centrali per acque reflue o impianti di trattamento o di lavorazione di sostanze che inquinano l'acqua;
    4. lo stoccaggio temporaneo di rifiuti avviene in recipienti a tenuta stagna, per le sostanze contenute, ovvero su superfici impermeabili e sono adottate adeguate misure di sicurezza;
    5. sono vietati nuovi centri di stoccaggio commerciali e di distribuzione per carburanti e combustibili idroinquinanti, quali i distributori, per sostanze radioattive o pericolose per l'acqua, come previsto negli allegati G e H della legge, comprese aziende o impianti che producono e trasformano queste sostanze;
    6. per gli impianti e le aziende esistenti di cui ai punti 3) e 5) sono implementate adeguate misure di sicurezza e, se necessario, un sistema di preallarme mirato al controllo dell'acqua di falda;
    7. in caso di pericolo per la fonte idropotabile, l'Ufficio provinciale gestione risorse idriche prescrive all'autorità competente le limitazioni o il divieto di trasporto di sostanze inquinanti.
    8. è vietato il riutilizzo di terreni contaminati da sostanze inquinanti con concentrazioni superiori di cui all'allegato 1, tabella 1, colonna A (siti ad uso verde e residenziale) ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1072 del 4 aprile 2005, se provenienti da bonifiche localizzate all'esterno dell'area di tutela.
  2. impianti sportivi
    1. tutte le piste da sci, da slittino o da fondo vanno coperte integralmente con un manto erboso stabile ed il deflusso delle acque superficiali è organizzato in modo da evitare fenomeni di erosione.
  3. agricoltura e foreste
    1. i fertilizzanti vanno usati solo nella misura necessaria ed i quantitativi utilizzati sono definiti in base ad analisi del terreno eseguite dal gestore dell'acquedotto;
    2. nel rispetto delle limitazioni stabilite dalla Giunta provinciale possono essere utilizzati prodotti fitosanitari; 8)
    3. salvo casi eccezionali non si possono eseguire variazioni al piano urbanistico che comportino una diminuzione della protezione dell'acqua potabile; deve essere esaminato se la variazione risulti possibile anche al di fuori dell'area di tutela.
    4. per variazioni al piano urbanistico riguardanti una superficie superiore a 10000 metri quadrati va presentato un'apposita perizia idrogeologica relativa al progetto ed è necessario il parere positivo dell'Ufficio gestione risorse idriche.
  4. altro
    1. sono vietate attività estrattive, l'apertura di miniere ed il deposito di residui minerari, e le autorizzazioni esistenti all'espletamento di tali attività non possono essere prorogate;
    2. per gli impianti di cui al punto 1) sono implementate adeguate misure di sicurezza per la fonte idropotabile e, se necessario, un sistema di preallarme mirato al controllo dell'acqua di falda;
    3. possono essere autorizzate derivazioni di acque di falda o di acque superficiali, se non recano danno alla fonte idropotabile;
    4. Il prelievo di acqua sotterranea a fini di utilizzazione termica è vietato. La produzione di calore attraverso sonde geotermiche senza prelievo d'acqua è ammessa.
    5. in caso di perforazioni di carattere geoambientale sono implementati adeguati sistemi di sicurezza e sono utilizzate sostanze compatibili con l'acqua potabile, quali lubrificanti biodegradabili, additivi addensanti adeguati nonché vasche d'accumulo per olio sotto la macchina perforatrice.
1)
Pubblicato nel B.U. 29 agosto 2006, n. 35.
8)
Il punto 2 dell'allegato E lettera C), è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 26 gennaio 2023, n. 3.
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