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c) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 351)
Regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile

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Divieti, vincoli e limitazioni per l'utilizzo del suolo nella zona II per approvvigionamenti idropotabili pubblici esistenti:

  1. costruzioni e lavori di scavo
    1. non si possono eseguire variazioni al piano urbanistico che comportino una diminuzione della tutela dell'acqua potabile; 3)
    • 1/bis) restano ferme le eventuali ulteriori disposizioni di tutela del territorio vigenti nella zona II; 4)
    • 2) è vietato istituire nuovi insediamenti, se nella zona II non sono presenti insediamenti. Se all’interno della zona II sono già presenti degli insediamenti, questi possono essere lievemente ampliati oppure possono essere istituiti nuovi insediamenti di ridotte dimensioni; a tal fine è necessaria l’autorizzazione dell’autorità competente, rilasciata previa presentazione di specifica perizia idrogeologica relativa al progetto, comprovante che la modifica non comporta pericoli per la fonte idropotabile, nonché previo parere positivo dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche; 5)
    • 2/bis) è in ogni caso necessario verificare preventivamente se non sia possibile eseguire la variazione al di fuori dell'area di tutela; 6)
    • 3) la costruzione o ristrutturazione di qualsiasi tipo di costruzione e l'esecuzione di movimenti di terra, possono essere autorizzati dall'autorità competente per l'approvazione dell'opera, in base alle direttive emerse dallo studio idrogeologico volto ad individuare le aree di tutela dell'acqua potabile;
    • 4) nello studio idrogeologico di cui al punto 3) è indicata la profondità massima di scavo realizzabile senza compromettere la fonte idropotabile;
    • 5) sulla base della struttura idrogeologica del sottosuolo, nelle zone sensibili il geologo può elaborare una carta con l'indicazione delle aree e delle relative profondità massime di scavo ammesse, nonché dell'eventuale divieto totale di scavo;
    • 6) nella perizia idrogeologica possono essere anche indicate aree prive di limitazioni allo scavo ed aree per le quali si ritiene opportuna un'ulteriore approfondita analisi idrogeologica;
    • 7) è vietata la costruzione di impianti per la viabilità interurbana e di gallerie di qualsiasi tipo;
    • 8) la costruzione di nuovi impianti per l'attività viaria locale e la modifica di quelli esistenti, quali ferrovie, strade, parcheggi, e simili, all'interno dell'area di tutela dell'acqua potabile può essere autorizzata dall'autorità competente per l'approvazione dell'opera;
    • 9) requisito necessario per ottenere l'autorizzazione di cui al punto 8) è la presentazione di un'apposita perizia idrogeologica relativa al progetto, dalla quale si evincano misure di sicurezza per la fonte idropotabile, quali impermeabilizzazioni e simili;
    • 10) la perizia di cui al punto 9) va presentata all'autorità competente prima dell'inserimento del progetto nel piano urbanistico comunale;
    • 11) per principio lo smaltimento delle acque stradali avviene mediante estese conche di assorbimento superficiali. Ove ciò non è possibile all'Ufficio gestione risorse idriche deve essere presentata un'alternativa relativa da approvare.
    • 12) le fosse assorbenti per acque stradali sono vietate;
    • 13) nello studio idrogeologico viene indicato se le acque stradali devono essere smaltite all'esterno della zona II;
    • 14) dalle misure di cui ai punti 8, 9 e 13) sono escluse gli allacciamenti di bosco e malghe; questi allacciamenti possono essere autorizzati solo se viene comprovato che la loro costruzione e l'esercizio non comporta inquinamenti delle fonti idropotabili;
    • 15) nello studio idrogeologico diretto all'individuazione di aree di tutela dell'acqua potabile, sono indicati i sistemi di smaltimento delle acque stradali necessari per gli impianti di viabilità già esistenti.
  1. sostanze inquinanti
    1. sono vietati gli scarichi di acque reflue, anche depurate, in acquiferi superficiali, sul suolo e nel sottosuolo, ad eccezione delle acque pluviali che possono essere scaricate solamente mediante estese depressioni di assorbimento superficiali;
    2. sono vietate le fosse assorbenti;
    3. gli edifici sono collegati alla rete fognaria oppure infiltrano le loro acque reflue all'esterno della zona II;
    4. possono essere autorizzati nuovi allacciamenti di edifici, se provvisti di adeguati sistemi di sicurezza;
    5. possono essere autorizzati nuovi collettori principali, previo parere positivo dell'Ufficio gestione risorse idriche;
    6. sono vietati cimiteri e l'interramento di cadaveri animali;
    7. sono vietati nuove discariche di qualsiasi tipo, nuovi depuratori centrali di acque reflue nonché impianti di trattamento e trasformazione di sostanze inquinanti;
    8. per gli impianti esistenti di cui al punto 7) sono implementate adeguate misure di sicurezza e, se necessario, un sistema di preallarme mirato al controllo dell'acqua di falda;
    9. lo stoccaggio temporaneo di rifiuti avviene in recipienti a tenuta stagna, per le sostanze contenute, ovvero su superfici impermeabili e sono in ogni caso adottate misure di sicurezza adeguate;
    10. sono vietati l'ampliamento e la costruzione di nuove aziende, impianti, aree di stoccaggio e di distribuzione, quali distributori di carburante, che producono o trasformano carburanti idroinquinanti, sostanze radioattive o sostanze pericolose per l'acqua secondo gli allegati G e H della legge o depositano quantitativi di questi carburanti e sostanze maggiori di 1.000 litri;
    11. per le aziende e gli impianti esistenti di cui al punto 10) sono implementate adeguate misure di sicurezza e se necessario, un sistema di preallarme mirato al controllo dell'acqua di falda;
    12. in caso di rischio per la fonte idropotabile l'Ufficio gestione risorse idriche prescrive all'autorità competente i limiti o il divieto di trasporto di sostanze inquinanti.
    13. In caso di contaminazioni del suolo ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1072 del 4 aprile 2005 ("Disposizioni relative a bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati") devono essere raggiunti almeno i limiti di cui all'allegato 1, tabella 1, colonna A (siti ad uso verde e residenziale), indipendentemente dalla destinazione individuata nel piano urbanistico.
  2. impianti sportivi
    1. la costruzione di nuovi impianti sportivi e l'ampliamento di quelli esistenti, quali piste da sci, piste da slittino, campi da golf, e simili, possono essere autorizzati con parere positivo dell'Ufficio provinciale gestione risorse idriche;
    2. è vietato l'utilizzo di sostanze chimiche per la preparazione di piste o l'uso di altri prodotti chimici, utilizzati ad esempio per sciogliere il ghiaccio;
    3. tutte le piste da sci, slittino e fondo sono ricoperte da un manto erboso stabile e continuo ed il deflusso delle acque superficiali è organizzato in modo da evitare fenomeni di erosione.
  3. agricoltura e foreste
    1. sono vietate nuove stalle, recinti chiusi ed allevamenti di animali, il relativo stoccaggio, anche temporaneo, di letame, di liquami e di colaticcio di origine zootecnica e i silaggi;
    2. per gli impianti esistenti di cui al punto 1) sono implementate misure di sicurezza adeguate ed il monitoraggio della falda acquifera è intensificato;
    3. il pascolo è permesso unicamente su quelle aree per le quali lo studio idrogeologico volto ad individuare le aree di tutela dell'acqua potabile attesta che tale attività non compromette la qualità della fonte idropotabile;
    4. se si verificano contaminazioni dell'acqua potabile riconducibili in modo univoco al pascolo, l'Ufficio provinciale gestione risorse idriche può sottoporre ulteriori aree al divieto di pascolo;
    5. per impedire il pascolo nelle aree di divieto, queste sono protette da una recinzione idonea;
    6. dove il pascolo è autorizzato, gli abbeveratoi sono costruiti in modo tale da impedire la saturazione d'acqua nel terreno; ciò avviene mediante l'impiego di abbeveratoi impermeabilizzati, lo smaltimento dell'acqua di evaso all'esterno dell'area di abbeveraggio, la non ubicazione in aree morfologicamente depresse e l'eventuale installazione di abbeveratoi automatici;
    7. è vietato lo spargimento di liquami e colaticcio di origine zootecnica, di fanghi da depuratori e di ceneri nell'intera zona II;
    8. sulle aree in cui, in base allo studio idrogeologico, è possibile il pascolo, è permesso lo spargimento di letame maturo, purchè immediatamente sparso;
    9. i concimi possono essere utilizzati solo nelle quantità strettamente necessarie, che devono essere determinate in base alle analisi del terreno, da eseguirsi ogni quattro anni a cura del concessionario dell'acquedotto;
    10. se si verificano contaminazioni dell'acqua potabile attribuibili in modo univoco alle attività di concimazione, l'Ufficio provinciale gestione risorse idriche può prescrivere ulteriori divieti;
    11. nel rispetto delle limitazioni stabilite dalla Giunta provinciale possono essere utilizzati prodotti fitosanitari. È vietata la pulizia esterna delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari; 7)
    12. sono vietate le mangiatoie per la selvaggina;
    13. vanno mantenuti gli utilizzi del suolo a pascolo, bosco nonché pascolo e prato con copertura rada di specie forestali;
    14. affinchè la fonte idropotabile rimanga protetta, gli strati erbosi continui non possono essere rimossi, se non per il tempo indispensabile per eseguire i lavori necessari o per il tempo necessario per una nuova seminagione nel caso di infestazione di erbacce;
    15. i prati ed i pascoli non possono essere trasformati in terreno arativo.
  4. altro
    1. sono vietati le attività minerarie, l'apertura di miniere, la lavorazione di ghiaia e il deposito di residui di miniera;
    2. le autorizzazioni esistenti per gli impianti di cui al punto 1) non possono essere prorogate;
    3. per gli impianti di cui al punto 1) sono implementate adeguate misure di sicurezza per la fonte idropotabile per il restante periodo di esercizio e, se necessario, un sistema di preallarme mirato al controllo dell'acqua di falda;
    4. sono vietate nuove derivazioni d'acqua di falda, tranne quelle destinate all'approvvigionamento idropotabile pubblico;
    5. le derivazioni d'acque superficiali possono essere autorizzate previa presentazione di specifica perizia idrogeologica, se non compromettono la fonte idropotabile;
    6. è vietato lo sfruttamento termico d'acque di falda e superficiali;
    7. gli impianti per lo sfruttamento geotermico sono ammessi solo sino alla profondità di scavo massima ai sensi dell'allegato D, lettera a), punto 4) e senza l'utilizzo di sostanze inquinanti;
    8. in caso di perforazioni di carattere geoambientale sono adottati sistemi di sicurezza adeguati e utilizzate sostanze compatibili con l'acqua potabile, quali lubrificanti biodegradabili, additivi addensanti adeguati nonché vasche d'accumulo di olio sotto la macchina perforatrice;
    9. sono vietati il campeggio e la costruzione di campeggi;
    10. per gli impianti esistenti di cui al punto 9) sono adottate adeguate misure di sicurezza e, se necessario, un sistema di preallarme mirato al controllo dell'acqua di falda;
    11. è vietato fare esplodere mine;
    12. lo studio idrogeologico volto all'individuazione delle aree di tutela dell'acqua potabile definisce, in base al rischio di contaminazione, se risulta necessario implementare un sistema di preallarme mirato al controllo dell'acqua di falda.
1)
Pubblicato nel B.U. 29 agosto 2006, n. 35.
3)
Il punto 1 della lettera a) dell'allegato D è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1,   del D.P.P. 1 settembre 2015, n. 21.
4)
Dopo il punto 1) della lettera a) dell'allegato D è stato inserito il punto 1/bis dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 1 settembre 2015, n. 21.
5)
Il punto 2 della lettera a) dell'allegato D è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 1 settembre 2015, n. 21.
6)
Dopo il punto 2 della lettera a) dell'allegato D è stato inserito il punto 2/bis dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 1 settembre 2015, n. 21.
7)
Il punto 11 dell'allegato D lettera C), è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 26 gennaio 2023, n. 3.
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