(1) Per tutte le fonti di approvvigionamento d'acqua il gestore definisce un programma per le analisi chimiche e microbiologiche, redatto ai sensi della vigente normativa, da inoltrarsi all'azienda sanitaria territorialmente competente, la quale può proporre modifiche al programma inoltrato.
(2) I gestori possono concordare con gli organi di controllo i punti di prelievo di campioni per i rispettivi acquedotti.
(3) Le fonti di approvvigionamento d'acqua sono sottoposte, almeno una volta all'anno, ad un controllo di routine ai sensi della vigente normativa.
(4) Le acque soggette ad inquinamento sono controllate con frequenza applicando possibilmente tecniche di controllo e misura continuative, altrimenti la funzionalità è verificata mensilmente. In occasione del collaudo degli acquedotti idropotabili ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è fissata anche la frequenza minima delle analisi.