Pubblicato nel B.U. 12 aprile 2005, n. 15.
(1) La domanda per l'assegno giornaliero è presentata all'Azienda sanitaria competente per la persona assistita, corredata di un certificato medico attestante le condizioni psicofisiche della stessa, redatto dal suo medico di medicina generale o da un altro medico operante in una struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
(2) Il procedimento amministrativo deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.