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h) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 451)
Norme tecniche per le discariche di rifiuti

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1)
Pubblicato nel B.U. 8 novembre 2005, n. 45.

Art. 8 (Autorizzazione per la gestione di una discarica)

(1)La domanda per la gestione di una discarica di cui all’articolo 24 della legge è corredata della seguente documentazione:

  1. piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato B, nel quale sono individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa;
  2. piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato B nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
  3. piano di sorveglianza e controllo, contenente tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato B;
  4. piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato B, nel quale sono previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla prevista destinazione d'uso dell'area stessa;
  5. piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 11, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001;
  6. indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 11.7)

(2) L'autorizzazione per la gestione di una discarica costituisce autorizzazione integrata all'impianto ai sensi della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996; nella stessa sono indicati:

  1. la categoria della discarica;
  2. l'ubicazione della discarica e la delimitazione dell'area interessata;
  3. la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile (m³) per il conferimento dei rifiuti;
  4. l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico codice dell'elenco europeo dei rifiuti, nonché la descrizione della tipologia;
  5. l'approvazione di cui all'articolo 7, comma 2;
  6. le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti di cui all'articolo 6, comma 5;
  7. le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura secondo i piani di cui all'articolo 8, comma 1;
  8. la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa;
  9. le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 11;
  10. le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.

(3) Il gestore deve presentare, almeno una volta all'anno, all'Agenzia provinciale per l'ambiente una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza e di controllo di cui all'articolo 10, nonché ai controlli effettuati sia nella fase operativa che nella fase post-operativa.

(4) Il gestore deve eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalità previste nell'allegato B.

(5) Per gli impianti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 l'autorizzazione all'esercizio va rinnovata ogni otto anni.

7)
L'art. 8, comma 1 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17.
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