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Normativa provinciale
Tutela del paesaggio e dell' ambiente
Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
Art. 2 (Definizioni)
h) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
1)
Norme tecniche per le discariche di rifiuti
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 8 novembre 2005, n. 45.
Art. 2 (Definizioni)
(1)
Ai fini del presente regolamento si intende per:
discarica: un impianto adibito a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno, esclusi gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore, di regola, a tre anni, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
rifiuti inerti: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, in quanto non si dissolvono, non bruciano nè sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;
rifiuti biodegradabili: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica;
gas di discarica: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
percolato: qualsiasi liquido che coli attraverso i rifiuti depositati e sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa;
eluato: liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche;
gestore: il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica;
4)
centro abitato: la perimetrazione ai sensi dell'articolo 125 della
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
;
formulario di identificazione: apposito formulario approvato dall'assessore o assessora all'ambiente.
4)
La lettera g) dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, del
D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17
.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
a) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6
b) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
h) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Classificazione delle discariche)
Art. 4 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)
Art. 5 (Rifiuti non ammessi in discarica)
Art. 6 (Rifiuti ammessi in discarica)
Art. 7 (Approvazione per la costruzione di una discarica)
Art. 8 (Autorizzazione per la gestione di una discarica)
Art. 9 (Procedure di ammissione di rifiuti)
Art. 10 (Gestione operativa, chiusura e gestione post-operativa della discarica)
Art. 11 (Garanzia finanziaria)
Art. 12 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)
Art. 13 (Norme transitorie)
(Articolo 7)
(Articolo 8, comma 1)
i) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
j) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
k) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
l) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
m) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico