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h) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 451)
Norme tecniche per le discariche di rifiuti

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1)
Pubblicato nel B.U. 8 novembre 2005, n. 45.

Art. 2 Discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi

2.1. Ubicazione

Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:

  1. aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  2. aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
  3. territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  4. aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  5. aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
  6. Gli impianti non vanno ubicati di norma:
  7. in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
  8. in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
  9. in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;
  10. in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
  11. in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni.

Con provvedimento motivato l'Agenzia provinciale per l'ambiente può autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico per l'ambiente.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:

  1. distanza dai centri abitati;
  2. collocazione in aree a rischio sismico di 2° categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi;
  3. collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (Cee) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (Cee) n. 2092/91;
  4. presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici.

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direzione dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.

2.2. Protezione delle matrici ambientali

Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

  1. sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali;
  2. impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica;
  3. impianto di raccolta e gestione del percolato;
  4. impianto di captazione e gestione del gas di discarica (solo per discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili);
  5. sistema di copertura superficiale finale della discarica.

Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.), e il mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali.

2.3. Controllo delle acque e gestione del percolato

Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.

Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.

Il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto.

Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da:

  1. minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione;
  2. prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;
  3. resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;
  4. sopportare i carichi previsti.

Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto di trattamento tecnicamente idoneo al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all'interno della discarica.

Il ricircolo del percolato proprio della discarica è consentito allo scopo di favorire la stabilizzazione biologica del corpo discarica, la riduzione del percolato e l'ottimizzazione del gas di discarica.

2.4. Protezione del terreno e delle acque

2.4.1 Criteri generali

L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato.

La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere raggiunta, durante la fase operativa, mediante la combinazione della barriera geologica, del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della discarica e del sistema di drenaggio del percolato, e durante la fase post-operativa anche mediante copertura della parte superiore.

2.4.2 Barriera geologica e impermeabilizzazione di base

a) Barriera geologica

Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponde a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalenti a quelli risultanti dai seguenti criteri:

  1. discarica per rifiuti non pericolosi: k ≤ 1 x 10-9 m/s e spessore ≥ 1 m;
  2. discarica per rifiuti pericolosi: k ≤ 1 x 10-9 m/s e spessore ≥ 5 m.

La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata e rinforzata artificialmente in modo tale da fornire una protezione equivalente.

Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera geologica creata artificialmente deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.

b) Impermeabilizzazione di base

Per tutti gli impianti deve essere prevista sopra la barriera geologica sul fondo e sulle pareti della discarica una impermeabilizzazione artificiale, contenente uno strato di materiale minerale compattato con una geomembrana posta al di sopra. Tale impermeabilizzazione artificiale deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica.

L’impermeabilizzazione di base è garantita dall'accoppiamento di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore che dovrebbe misurare minimo 50 cm con corrispondente conducibilità idraulica k ≤ 5 x 10-10m/s) con una geomembrana. Deve essere data la perfetta aderenza tra lo strato minerale e la geomembrana.

Le geomembrane utilizzate nei sistemi di impermeabilizzazione devono avere uno spessore di d ≥ 2,5 mm. Sono da proteggere da sovraccarichi tramite idonei accorgimenti.

L'utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza interposizione di materiale drenante.

Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione dell’imper-meabilizzazione di base sulle sponde, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'Agenzia provinciale per l’ambiente; in tal caso dovranno essere previste specifiche analisi di stabilità del sistema di impermeabilizzazione.

Lo strato di impermeabilizzazione di base deve essere inoltre adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della discarica.

Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, deve essere previsto uno strato di materiale drenante con spessore d ≥ 0,5 m.

Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve conservare un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.9)

2.4.3 Copertura superficiale finale

La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

  1. isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
  2. minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
  3. minimizzazione delle emissioni di gas di discarica;
  4. riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
  5. minimizzazione dei fenomeni di erosione;
  6. resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata.

La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:

  1. strato superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
  2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore ≥ 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4). L’Agenzia provinciale per l’ambiente può consentire delle modifiche allo spessore se è certificata a lungo termine la capacità idraulica e la stabilità dello strato di ricoltivazione;
  3. strato minerale compattato dello spessore ≥ 0,5 m e di conducibilità idraulica di k ≤ 10-8 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale. L’A-genzia provinciale per l’ambiente può consentire delle modifiche allo spessore se è data l’equivalenza e certificata a lungo termine la capacità e la stabilità dello strato di ricoltivazione. Le geomembrane utilizzate nei sistemi di impermeabilizzazione devono avere uno spessore di d ≥ 2,5 mm. Sono da proteggere da sovraccarichi tramite idonei accorgimenti;
  4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore ≥ 0,5 m;
  5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.
    Poiché la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la valutazione degli assestamenti dovrà tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della copertura finale.
    La copertura superficiale finale come sopra descritta deve garantire l'isolamento della discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di confinamento.
    La copertura superficiale finale della discarica nella fase di chiusura può essere preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura può essere più semplice di quella sopra indicata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento.
    Detta copertura provvisoria  deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nella discarica.
    La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista.10)

2.5. CONTROLLO DEL GAS DI DISCARICA

Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotate di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico.

La gestione del gas di discarica deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.

Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del gas di discarica, è indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.

È inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa.

Il sistema di estrazione del gas di discarica deve essere dotato di sistemi per l'eliminazione della condensa; l'acqua di condensa può essere eccezionalmente reimmessa nel corpo della discarica.

Il gas di discarica deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura T > 850°, concentrazione di ossigeno ≥ 3 per cento in volume e tempo di ritenzione ≥ 0,3 secondi.

In caso non fosse praticabile né la produzione di energia né la termodistruzione, possono essere adottati sistemi equivalenti e corrispondenti allo stato della tecnica per il trattamento del gas di discarica. Questi sistemi devono essere discussi ed in seguito approvati dall’Agenzia provinciale per l’ambiente.

Il sistema di estrazione e trattamento del gas di discarica deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'articolo 10, comma 2.11)

2.6. Disturbi e rischi

Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:

  1. emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica;
  2. produzione di polvere;
  3. materiali trasportati dal vento;
  4. rumore e traffico;
  5. uccelli, parassiti ed insetti;
  6. formazione di aerosol;
  7. incendi.

2.7. Stabilità

Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi a mezzo di specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti, nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica.

Inoltre deve essere verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati, come al successivo punto 2.10, e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica con particolare riferimento alla stabilità dei pendii ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti.

2.8. Protezione fisica degli impianti

La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone ed animali.

Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. Il sito di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica.

La copertura periodica della discarica, di cui al punto 2.10, deve contribuire al controllo di volatili e piccoli animali.

2.9. Dotazione di attrezzature e personale

Gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto di cui all'allegato B.

La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente. Deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti.

In ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale in funzione del rischio valutato (analisi di rischio).

Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale.

2.10. Modalità e criteri di coltivazione

È vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione.

Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. Questo è da comprovare mediante certificato di stabilità.

I rifiuti vanno deposti in strati compattati.

La coltivazione deve procedere per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica.

L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione, onde limitare successivi fenomeni di instabilità.

Occorre limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici, e mantenere, per quanto consentito dalla tecnologia e dalla morfologia dell'impianto, pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.

I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste e nocive devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; è richiesta una copertura periodica dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di spessore e caratteristiche idonei. La copertura può essere effettuata anche con sistemi sintetici (copertura provvisoria, vedi anche punto 2.4.3) che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori.

Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione.

Lo stoccaggio di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in distinte aree della discarica, tra loro opportunamente separate e distanziate.

9)
Il punto 2.4.2 dell'allegato A) è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17.
10)
Il punto 2.4.3 dell'allegato A) è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17.
11)
Il punto 2.5 dell'allegato A) è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17.
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