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h) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 451)
Norme tecniche per le discariche di rifiuti

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1)
Pubblicato nel B.U. 8 novembre 2005, n. 45.

Art. 10 (Gestione operativa, chiusura e gestione post-operativa della discarica)

(1) Il gestore della discarica effettua durante la fase operativa della discarica controlli e ispezioni ai sensi dell'allegato B.

(2) Nella gestione e dopo la chiusura della discarica vanno rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 2, lettere f) e h), e comma 4, nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.

(3) I rifiuti pericolosi vanno depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei relativi rifiuti smaltiti.

(4) Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'Agenzia provinciale per l'ambiente, secondo le modalità fissate dall'autorizzazione, la relazione di cui all'articolo 8, comma 3, completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere:

  1. quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
  2. prezzi di conferimento;
  3. andamento dei flussi e del volume di percolato e relative procedure di trattamento e smaltimento;
  4. quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;
  5. volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
  6. i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica, nonché sulle matrici ambientali.

(5)Il gestore deve, inoltre, notificare all’Agenzia provinciale per l’ambiente tutti gli effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell’Agenzia provinciale per l’ambiente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.8)

(6) La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:

  1. nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;
  2. nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione dell'Agenzia provinciale per l'ambiente;
  3. in caso di gravi motivi, che possano provocare danni all'ambiente e alla salute, individuati dall'Agenzia provinciale per l'ambiente.

(7) La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera c).

(8) La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Agenzia provinciale per l'ambiente ha effettuato un collaudo sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 3, e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore rimane responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

(9) La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica vanno assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'Agenzia provinciale per l'ambiente non accerta che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente, garantendo i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.

(10) Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8)
L'art. 10, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17.
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