(1)Il presente regolamento definisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera n), della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, di seguito denominata legge.2)
(2) Il presente regolamento dà inoltre attuazione alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche dei rifiuti.
(3)Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla bonifica e ai siti inquinanti di cui agli articoli 38, 39 e 40 della legge.3)