Pubblicato nel B.U. 22 novembre 2005, n. 47.
(1) Le aziende appartenenti ai gruppi A e B sono dotate di:
(2) Le aziende del gruppo C sono dotate di:
(3) I contenuti minimi della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione sono determinate nell'allegato A.
(4) Nelle aziende di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al comma 1, deve garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza del Servizio sanitario provinciale.
(5) Ai lavoratori e alle lavoratrici che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede dell'azienda, va fornito il pacchetto di medicazione di cui al comma 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza.