Pubblicato nel B.U. 22 novembre 2005, n. 47.
(1) Le aziende sono classificate in tre gruppi, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori e lavoratrici occupati e dei fattori di rischio:
(2) Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda o unità produttiva e, qualora appartenga al gruppo A, la comunica all'azienda sanitaria competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.