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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2005, n. 241)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulle cave e torbiere

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 luglio 2005, n. 29.

Art. 5/bis (Riempimento dei vuoti delle cave e delle torbiere)

(1)  I vuoti delle cave e delle torbiere possono essere riempiti con i seguenti materiali:

  1. rifiuti di estrazione di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in conformità all’autorizzazione alla coltivazione;
  2. sottoprodotti quali terre e rocce da scavo in quanto non considerati rifiuti ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;
  3. materie prime provenienti anche da operazioni autorizzate di recupero di rifiuti;
  4. rifiuti idonei al recupero ambientale di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 – quali residui delle lavorazioni di pietre e marmi prodotti al di fuori della cava oggetto del riempimento – previa autorizzazione dell’Agenzia provinciale per l’ambiente;
  5. altri rifiuti, nel rispetto delle norme tecniche per le discariche di rifiuti. 8)
8)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 47.