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Normativa provinciale
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D
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2005, n. 24 —
Art. 5/bis (Riempimento dei vuoti delle cave e delle torbiere)
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2005, n. 24
1)
—
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulle cave e torbiere
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 19 luglio 2005, n. 29.
Art. 5/bis (Riempimento dei vuoti delle cave e delle torbiere)
(1)
I vuoti delle cave e delle torbiere possono essere riempiti con i seguenti materiali:
rifiuti di estrazione di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in conformità all’autorizzazione alla coltivazione;
sottoprodotti quali terre e rocce da scavo in quanto non considerati rifiuti ai sensi della
legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
;
materie prime provenienti anche da operazioni autorizzate di recupero di rifiuti;
rifiuti idonei al recupero ambientale di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 – quali residui delle lavorazioni di pietre e marmi prodotti al di fuori della cava oggetto del riempimento – previa autorizzazione dell’Agenzia provinciale per l’ambiente;
altri rifiuti, nel rispetto delle norme tecniche per le discariche di rifiuti.
8)
8)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del
D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 47
.
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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2005, n. 24 —
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2
Art. 3 (Documentazione)
Art.
4
Art. 5 (Oner
e
di coltivazione)
Art. 5/bis (Riempimento dei vuoti delle cave e delle torbiere)
Art. 6 (Abrogazione di norme)
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