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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2005, n. 241)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulle cave e torbiere

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 luglio 2005, n. 29.

Art. 5 (Onere di coltivazione)

(1) L’onere di coltivazione è unico per qualsiasi tipo e qualità di materiale ed è pari a 0,50 €/m³.

(2)  L’onere di coltivazione per metro cubo di cui al comma 1 è riferito al volume di materiale effettivamente estratto nell'anno precedente e asportato dall'area di cava.

(3)  L’importo dell’onere di coltivazione di cui al comma 1 è fissato per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. 6)

(4)  Entro il mese di gennaio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione presenta al Comune nel cui territorio è ubicata l'attività estrattiva una dichiarazione nella quale sono riportati i dati relativi ai quantitativi di materiale effettivamente estratto nell'anno precedente.

(5)  L'onere di coltivazione riferito all'esercizio finanziario precedente è versato annualmente entro il mese di febbraio.

(6)  Il Comune verifica la corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione e l'ammontare dell'onere di coltivazione versato.

(7)  Nell’ambito della valutazione del progetto di coltivazione da parte della commissione edilizia comunale, l’amministrazione comunale prevede le misure di compensazione ambientale e le modalità di eliminazione di eventuali danni alla strada di accesso. 7)

6)
L'art. 5, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 17 dicembre 2018, n. 38, e successivamente dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 2 dicembre 2021, n. 36.
7)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 4 settembre 2014, n. 27.