Pubblicato nel B.U. 27 aprile 2004, n. 17.
(1) Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le funzioni della commissione provinciale per le cooperative di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, sono attribuite al Direttore della Ripartizione provinciale competente, fatta eccezione per la revoca degli amministratori e dei sindaci, la nomina e la proroga del commissario e la nomina del vicecommissario di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, funzioni che sono attribuite alla Giunta provinciale, la quale decide sentite le associazioni esponenziali degli interessi delle cooperative operanti in provincia.
(2) Avverso i provvedimenti di cui alle funzioni del comma 1 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.