Pubblicato nel B.U. 20 luglio 2004, n. 29.
(1) Sono vietati i giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, la quale con l'allegato A costituisce parte integrante del presente decreto.
(2) Gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, regio decreto 18 giugno 1931, n . 773, per i quali l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato concede il nulla osta, possono essere installati negli esercizi pubblici, nelle sale giochi, nei punti di raccolta di scommesse e negli stabilimenti balneari.
(3) La tabella dei giochi proibiti dev'essere esposta, in modo ben visibile, solo nei locali ove vengono praticati giochi.
(1) Il decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2003, n. 23/1.4, è abrogato.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Sono proibiti: