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a) Decreto del Presidente della Provincia 28 giugno 2004, n. 148/1.4. 1)
Giochi proibiti

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1)

Pubblicato nel B.U. 20 luglio 2004, n. 29.

Art. 3 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.