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b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 gennaio 2004, n. 11)
Regolamento di esecuzione alla disciplina del volontariato e della promozione sociale

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 febbraio 2004, n. 8.

Art. 4 (Criteri di priorità e preferenza per la stipulazione di convenzioni)

(1) La Provincia, gli enti ed aziende da essa dipendenti, le società a prevalente capitale pubblico cui essa partecipa, nonché gli enti locali ed aziende locali preposti alla gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse nel territorio provinciale, nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, stipulano apposite convenzioni prioritariamente con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale da almeno sei mesi e che svolgono principalmente la loro attività in provincia di Bolzano, qualora intendano affidare a terzi, in tutto o in parte, la gestione dei servizi stessi, e purché esse possiedano i seguenti requisiti tecnici ed organizzativi:

  • a)  dispongano delle figure professionali richieste dalla vigente normativa per lo svolgimento di attività in favore degli utenti nel settore sociale, sanitario, educativo, formativo, sportivo e della protezione civile;
  • b)  dispongano di un numero di volontari adeguato al fabbisogno e ad assicurare la continuità delle prestazioni;
  • c)  dispongano di locali idonei allo svolgimento dei servizi;
  • d)  dispongano di attrezzature, apparecchiature, impianti, e di ogni altro strumento operativo, necessari al soddisfacente svolgimento del servizio, in condizioni di piena sicurezza per l' utenza;
  • e)  nominino un responsabile della gestione dello specifico servizio;
  • f)  dispongano di una segreteria cui l' utenza possa fare riferimento per informazioni, prenotazioni o segnalazione di disguidi.

(2) Nella scelta dell'organizzazione di volontariato per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e fatte salve le normative comunitarie per l'appalto dei servizi, sono preferite, in ordine decrescente, le organizzazioni:

  • a)  la cui attività è finalizzata alla soluzione di problematiche di rilevanza nel settore in cui operano;
  • b)  che espletino l' attività con sistemi e modalità innovativi e garantiscano il concreto ed efficace raggiungimento degli obiettivi ed impieghino nell'attività oggetto della convenzione personale volontario o dipendente con maturata esperienza;
  • c)  che garantiscano un buon livello qualitativo delle prestazioni avuto riguardo all' esperienza specifica dei volontari e del personale dipendente nell'attività di settore, e alla loro formazione e aggiornamento professionale.
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