(1) La Provincia, gli enti ed aziende da essa dipendenti, le società a prevalente capitale pubblico cui essa partecipa, nonché gli enti locali ed aziende locali preposti alla gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse nel territorio provinciale, nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, stipulano apposite convenzioni prioritariamente con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale da almeno sei mesi e che svolgono principalmente la loro attività in provincia di Bolzano, qualora intendano affidare a terzi, in tutto o in parte, la gestione dei servizi stessi, e purché esse possiedano i seguenti requisiti tecnici ed organizzativi:
(2) Nella scelta dell'organizzazione di volontariato per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e fatte salve le normative comunitarie per l'appalto dei servizi, sono preferite, in ordine decrescente, le organizzazioni: