(1) I medici di medicina generale devono restituire l’intero importo degli emolumenti e delle indennità percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione in caso di: 10)
(2) La Giunta provinciale accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, l’interruzione della formazione o le altre ipotesi di cui all’articolo 17, comma 4, della legge e determina l'ammontare dell’importo da restituire. La riduzione dell’importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi. 11)