(1) 1. I medici che hanno svolto la formazione specifica in medicina generale con una borsa di studio della Provincia devono prestare – entro cinque anni dal conseguimento del relativo diploma e per la durata di tre anni – l’attività di medico di medicina generale come liberi professionisti o lavoratori dipendenti, nelle forme e presso i servizi in cui tale attività è prevista, nel territorio della provincia di Bolzano.
(2) Ai fini della concessione della borsa di studio provinciale, dell’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 10 e dell’emolumento aggiuntivo di cui all’articolo 11, i medici devono assumere per iscritto l’obbligo alla prestazione di servizio di cui al comma 1.
(3) Se gli emolumenti e le indennità non sono stati erogati per l’intera durata della formazione, il periodo di servizio da prestare è proporzionalmente ridotto.
(4) In caso di formazione specifica in medicina generale a tempo parziale ai sensi dell'articolo 7 della legge, gli importi mensili della borsa di studio provinciale, dell’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 10 e dell’emolumento aggiuntivo di cui all’articolo 11 sono ridotti in proporzione. 8)