(1) Nel bilancio di previsione è iscritto fra le spese correnti un fondo di riserva, il cui ammontare non può superare il cinque per cento del totale delle spese correnti. Il fondo è utilizzato per integrare stanziamenti di capitoli di spesa corrente esistenti o per dotare capitoli di nuova istituzione.
(2) I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con atto del Presidente del Consiglio di amministrazione della Azienda speciale.