(1) La contabilità dell'Azienda speciale è di tipo finanziario e patrimoniale.
(2) La contabilità finanziaria riguarda il bilancio di previsione e la sua gestione. Quella patrimoniale rileva in appositi inventari la consistenza ed il valore dei beni immobili e mobili, dei crediti e dei debiti e le loro variazioni, derivanti dalla gestione del bilancio o dipendenti da altra causa.
(3) I beni mobili il cui utilizzo si estingue presumibilmente in un anno ed i beni il cui valore unitario non supera il valore previsto dalle norme provinciali, eccetto arredi e macchine che costituiscono universalità di beni ed oggetti di valore artistico non sono da assumere in inventario.
(4) La valutazione dei beni per l'inventario è effettuata al costo, tenuto conto dei coefficienti di ammortamento indicati all'articolo 14, comma 2.
(5) L'Azienda speciale ed il Corpo permanente dei vigili del fuoco tengono inventari separati per i beni di loro proprietà e per quelli in utilizzo di proprietà di altri Enti.