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c) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 361)
Regolamento relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 ottobre 2003, n. 43.

Art. 15 (Il servizio di cassa)

(1)  Al servizio di cassa sono affidati:

  1. la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese;
  2. la custodia e la conservazione del denaro, dei titoli e degli altri valori.

(2)  Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale, può incaricare l'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia di svolgere il servizio di cassa anche per l'Azienda speciale, alle stesse condizioni previste per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia.

(3)  L'Azienda speciale può affidare il servizio di cassa anche ad altro istituto di credito, a trattativa privata, ove risultino condizioni complessivamente più favorevoli rispetto a quelle vigenti per la Provincia. In tal caso il servizio è effettuato sulla base di una convenzione, deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda, con la quale sono disciplinati gli obblighi del cassiere, le modalità di svolgimento del servizio, i tassi di interesse attivi e passivi, e le altre condizioni relative al servizio medesimo.

(4)  In particolare il cassiere deve tenere sempre aggiornati:

  1. il giornale di cassa per registrare in ordine cronologico tutte le riscossioni e tutti i pagamenti;
  2. il bollettario delle riscossioni e le quietanze dei pagamenti;
  3. i registri delle cauzioni, dei titoli e degli altri valori in custodia.
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