(1) Al servizio di cassa sono affidati:
(2) Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale, può incaricare l'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia di svolgere il servizio di cassa anche per l'Azienda speciale, alle stesse condizioni previste per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia.
(3) L'Azienda speciale può affidare il servizio di cassa anche ad altro istituto di credito, a trattativa privata, ove risultino condizioni complessivamente più favorevoli rispetto a quelle vigenti per la Provincia. In tal caso il servizio è effettuato sulla base di una convenzione, deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda, con la quale sono disciplinati gli obblighi del cassiere, le modalità di svolgimento del servizio, i tassi di interesse attivi e passivi, e le altre condizioni relative al servizio medesimo.
(4) In particolare il cassiere deve tenere sempre aggiornati: