(1) Al fine del controllo della gestione economico-finanziaria dell'Azienda, accanto alla contabilità finanziaria ed alla contabilità patrimoniale può essere tenuta una contabilità dei costi e dei ricavi. A tal fine si considerano ricavi e costi rispettivamente le entrate e le spese del bilancio, secondo il principio della competenza economica, integrate da elementi di ricavo e di costo non rilevabili dalla contabilità finanziaria.
(2) Si applicano per le percentuali di ammortamento di beni immobili e beni mobili le percentuali vigenti per i beni dell'amministrazione provinciale.