(1) Sono residui attivi le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
(2) Le somme previste in bilancio tra le entrate e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate.
(3) Le somme accertate in eccedenza rispetto alle previsioni di bilancio costituiscono maggiori entrate.
(4) Le minori e le maggiori entrate concorrono a determinare il risultato di amministrazione.
(5) Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale, in sede di approvazione del conto consuntivo, provvede al riaccertamento dei residui attivi e all'eliminazione di quelli inesigibili, su proposta motivata del direttore amministrativo.
(6) Sono residui passivi le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
(7) Le somme previste in bilancio tra le spese e non impegnate entro la fine dell'esercizio costituiscono economie di spesa.
(8) Costituiscono inoltre economie le minori spese liquidate rispetto all'impegno assunto nonché i residui passivi prescritti o eliminati in sede di approvazione del rendiconto dal consiglio di amministrazione.
(9) Le economie di spesa concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione.
(10) I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali hanno avuto origine.
(11) L'eliminazione di residui passivi relativi a spese finanziate con entrate a destinazione vincolata, comporta il ripristino nel nuovo bilancio dei corrispondenti stanziamenti di spesa.