(1) Ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, per responsabili dell'ufficio protezione civile si intendono il direttore, il suo sostituto ed i collaboratori incaricati dell'attività di intervento dell'Ufficio protezione civile nonché il direttore e il suo sostituto della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile.
(2) Per i responsabili dell'Ufficio protezione civile, i membri del Centro operativo provinciale ed i Centri operativi distrettuali nonché per gli incaricati speciali della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile la tessera è rilasciata dal Presidente della Provincia. La veste tipografica della tessera è stabilita con deliberazione della Giunta provinciale.
(3) Per i membri dei Centri operativi comunali la tessera di protezione civile è rilasciata dal rispettivo sindaco. La veste tipografica di questa tessera è stabilita con deliberazione della Giunta provinciale.
(4) La tessera di protezione civile ha validità illimitata.
(5) La tessera di protezione civile deve essere restituita alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'atto delle dimissioni dall'organizzazione di soccorso. Inoltre, il direttore della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile, con motivata richiesta, può richiedere al Presidente della Provincia il ritiro della tessera di protezione civile. Il sollecito di restituzione è disposto dal Presidente della Provincia.