Pubblicato nel B.U. 22 luglio 2003, n. 29.
(1) Le industrie alimentari che svolgono una o più delle attività sottoelencate sono esonerate da ogni ulteriore obbligo di documentazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155:
(2) Le industrie alimentari che svolgono una o più delle attività di cui al comma 3 devono:
(3) Le industrie alimentari che devono osservare gli obblighi di cui al comma 2 sono quelle che svolgono attività di:
(4) A tutela della salute pubblica, l'organo di controllo competente può prescrivere ulteriori controlli specifici interni e la loro registrazione, previa valida motivazione.