(1)I responsabili delle gestioni fuori bilancio sono tenuti, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, a presentare alla Ripartizione Finanze e Bilancio, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, il rendiconto della gestione annuale, per il riscontro della regolarità amministrativa e contabile.
(2)Al rendiconto sono allegati i documenti contabili giustificativi delle singole operazioni di entrata e di uscita, il conto giudiziale e relativi allegati.2)
(3)Il rendiconto evidenzia, per tipologie omogenee di operazioni o interventi, gli elementi indicati nello schema allegato.
(4) Il riscontro di cui al comma 1 può essere esercitato anche a campione sui documenti contabili giustificativi, secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. In tal caso detti documenti sono trasmessi successivamente, dietro richiesta della Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio.3)