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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 ottobre 2002, n. 421)
Modifiche al 1° regolamento di esecuzione all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 novembre 2002, n. 46.

Art. 27 (Norma transitoria agli articoli 18 e 19)

(1) Nei primi sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento sono ammessi a presentare domanda per la concessione di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche anche coloro che hanno realizzato i lavori successivamente al 25 luglio 1999 e che ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento hanno titolo a presentare domanda di agevolazione.

(2) Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento si applicano a tutte le domande per la concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche, per le quali al momento dell'entrata in vigore dello stesso non è stata adottata una decisione definitiva.