Pubblicato nel B.U. 5 novembre 2002, n. 46.
(1) I servizi e i titoli rispettivamente prestati ed acquisiti presso le seguenti istituzioni sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli rispettivamente prestati ed acquisiti presso le aziende speciali unità sanitarie locali secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:
(2) I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
(3) Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.