Pubblicato nel B.U. 5 novembre 2002, n. 46.
(1) Per temporanee esigenze di sistemazione o introduzione di nuovi processi di automatizzazione nei propri archivi, nelle biblioteche o negli uffici, o per particolari studi, indagini o rilevamenti o per particolari temporanee esigenze di servizio possono essere assunti, per una durata non superiore a dodici mesi, disoccupati in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego. Nel piano della politica del lavoro vengono determinate le fasce dei disoccupati da privilegiare in tale impiego. La Giunta provinciale stabilisce il contingente di tali posti ed i criteri di assunzione, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione.
(2) Presso le aziende sanitarie possono essere assunti, per una durata non superiore a tre mesi, studenti o neolaureati per lo svolgimento di un tirocinio pratico finalizzato all'integrazione della formazione scolastica. La Giunta provinciale stabilisce il contingente dei relativi posti, le modalità, i criteri di assunzione ed il compenso, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione. Il relativo compenso non può superare il cinquanta per cento del trattamento economico iniziale spettante al personale provinciale con mansioni equiparate o simili.