Pubblicato nel B.U. 5 novembre 2002, n. 46.
(1) L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto dall'articolo 17.
(2) Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti. La prova pratica deve comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, predispone una terna di prove secondo le modalità previste per la prova scritta di cui all'articolo 15.
(3) La commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.
(4) La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione, previa identificazione dei concorrenti.