Pubblicato nel B.U. 5 novembre 2002, n. 46.
(1) I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa procede all'esame degli elaborati.
(2) Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, un membro della commissione appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.
(3) Tale numero è riprodotto su apposito elenco, nel quale sono registrati i risultati delle votazioni dei singoli elaborati.
(4) Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati. Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.
(5) Nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta piccola avverrà dopo l'attribuzione dei punteggi da parte di tutte le sottocommissioni.