Pubblicato nel B.U. 4 giugno 2002, n. 24.
(1) Nel caso di mancato o insufficiente pagamento dell'imposta, l'Ufficio provinciale tributi procede al recupero della stessa invitando il contribuente in via informale ad adempiere.
(2) Qualora il contribuente non ottemperi nei termini previsti al versamento di quanto dovuto, l'Ufficio provinciale tributi procede all'emissione di avviso di accertamento e all'eventuale successiva iscrizione a ruolo dell'importo.
(3) Resta salvo il potere di annullamento d'ufficio e di rinuncia all'imposizione, da disporsi con provvedimento motivato, comunicato agli interessati.
(4) La Giunta provinciale può affidare l'attività di recupero in via bonaria dell'imposta di cui al comma 1 al gestore del PRA.