Pubblicato nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) Per le domande presentate entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, verrà erogato con effetto retroattivo l'assegno ai nuclei familiari a valere dal 1° gennaio 1999 e l'assegno di maternità a valere dal 2 luglio 1999.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.