Pubblicato nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) La domanda volta ad ottenere l'assegno ai nuclei familiari di cui all'articolo 65 della legge è presentata, all'Ufficio provinciale competente per la previdenza sociale integrativa.
(2) La domanda volta ad ottenere l'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge è presentata dalla richiedente all'Ufficio provinciale competente per la previdenza sociale integrativa.
(2/bis) Le cittadine di paesi non appartenenti all'Unione europea tenute a far registrare i nominativi dei figli sulla carta di soggiorno, possono, ai fini della domanda dell'assegno statale di maternità, allegare alla relativa domanda la ricevuta della richiesta di iscrizione inviata alla Questura.2)
(3) Le domande incomplete devono essere completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione al richiedente da parte dell'ufficio competente.
(4) Ai fini del riconoscimento della quota differenziale dell'assegno di maternità di cui al comma 3 dell'articolo 66 della legge, la richiedente è tenuta ad allegare alla domanda una dichiarazione dell'ente che ha erogato la prestazione previdenziale relativa alla somma erogata o una dichiarazione sostitutiva della stessa.
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 14 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.