Pubblicato nel B.U. 30 ottobre 2001, n. 45.
(1) La prima graduatoria secondo i criteri di cui all'articolo 1 è stilata a partire dal 1° settembre 2001.
(2) Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di collocamento obbligatorio.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.