Pubblicato nel B.U. 18 settembre 2001, n. 38.
(1) Alle comunità alloggio sono ammesse, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, solo le persone in situazione di handicap fisico, con un grado di invalidità del 100 per cento e con necessità di assistenza continua, purché non portatrici di handicap cognitivo o affette da disturbi psichici.
(2) In casi eccezionali e motivati, il team di gestione può derogare al presupposto della necessità di assistenza continua.
(3) La necessità di assistenza attiva non può superare le 15 ore giornaliere per ogni componente.