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c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 8 (Assistente di cantiere)

(1) In relazione alla dimensione, tipologia e categoria dell'intervento possono essere incaricati, d'intesa tra amministrazione committente e direttore dei lavori, uno o più assistenti di cantiere.

(2) Gli assistenti di cantiere verificano la regolare esecuzione di singoli lavori e vigilano sull'osservanza delle clausole contrattuali. Essi sono presenti durante tutto il periodo di svolgimento di lavori che richiedono il controllo quotidiano e rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

(3) Gli assistenti di cantiere assolvono principalmente i seguenti compiti:

  1. verificano la regolare effettuazione della denuncia dei calcoli delle strutture da parte dell'appaltatore;
  2. verificano il rispetto del programma generale e particolareggiato dei lavori e segnalano al direttore dei lavori gli eventuali ritardi rispetto alle previsioni, proponendo i necessari interventi correttivi;
  3. assistono il direttore dei lavori nell'individuazione degli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
  4. accertano le cause che incidono sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate misure correttive;
  5. assistono i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
  6. verificano i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali, assicurandosi che siano conformi alle prescrizioni e siano stati approvati dalle strutture di controllo;
  7. verificano, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
  8. controllano la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
  9. predispongono e firmano atti contabili quando siano all'uopo incaricati.
  10. comunicano al direttore dei lavori le variazioni della mano d'opera operante in cantiere sulla base dei dati forniti dal direttore di cantiere.

(4) Ferma restando la responsabilità diretta degli assistenti di cantiere, le attività svolte dagli stessi sono direttamente imputate al direttore dei lavori, al quale fa altresì capo la responsabilità ex articolo 2049 del Codice Civile.

(5) La nomina degli assistenti di cantiere, nonché il conferimento di incarichi o compiti ulteriori rispetto a quelli esemplificati dal comma 3 del presente articolo dovranno essere portati a conoscenza dell'impresa mediante comunicazione scritta del direttore dei lavori.

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